(Pubblicata  nel 1° Suppl. ord. al bollettino ufficiale della regione
                Lombardia n. 42 del 13 ottobre 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15

   1.  Alla  legge  regionale   26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture
d'interesse   statale   e   regionale)  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
    a) Il comma 3 dell'art. 1 e' il sostituito dal seguente:
     «3.  La  regione,  sussistendo  la  necessita'  di procedere con
urgenza   alla  realizzazione  delle  infrastrutture  strategiche  di
particolare  rilevanza  per  il territorio lombardo, puo' intervenire
applicando  il  titolo  III  della presente legge, nei limiti ed alle
condizioni ivi indicati.»;
    b) dopo il comma 9 dell'art. 3, e' inserito il seguente:
     «9-bis.  La  procedura  di  cui  al  comma 9 e' attivata solo se
espressamente  previsto  nell'ambito  dell'intesa sottoscritta con il
Governo  ai sensi dell'art. 2 ovvero di apposita intesa che regoli le
modalita',  i contenuti e i tempi dell'intervento regionale diretto a
superare l'inerzia.»;
    c)  al  comma  6  dell'art.  4,  dopo  le  parole «comma 9», sono
aggiunte le parole «e 9-bis.»;
    d)  al  comma  1  dell'art.  6  e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
     «La  procedura  di  cui  ai  commi  2  e  3  e' attivata solo se
espressamente  previsto  nell'ambito  di  una specifica intesa con il
Governo  che  potra' altresi' stabilire le modalita', i contenuti e i
tempi dell'intervento regionale diretto a superare l'inerzia.»;
    e)  al  comma  1  dell'art.  10, dopo le parole «Presidente della
Giunta  regionale»,  sono  inserite  le  parole  «se non diversamente
previsto dalle intese stipulate ai sensi della presente legge.»;
    f) il comma 3 dell'art. 10, e' sostituito da seguente:
     «3.  Le  concessioni  delle  infrastrutture  di  cui all'art. 1,
previo  parere  obbligatorio e vincolante dei comuni territorialmente
interessati,   possono   riguardare  anche  interventi  di  carattere
insediativo   e   territoriale,   definiti   e   attuati  nell'ambito
dell'accordo di programma di cui all'art. 9, al servizio degli utenti
delle  infrastrutture  medesime  ovvero  a  servizio delle funzioni e
delle  attivita'  del territorio, i cui margini operativi di gestione
possono   contribuire  all'abbattimento  del  costo  dell'esposizione
finanziaria   dell'iniziativa  complessiva.  Nel  caso  in  cui  tali
interventi    comportino   l'estensione   dell'area   oggetto   della
concessione,  ove  non diversamente disposto dalla normativa vigente,
deve  essere  prevista  a  carico  della societa' concessionaria e in
accordo  con gli enti interessati, la realizzazione di adeguate opere
e  misure  di  mitigazione  e  compensazione dell'impatto ambientale,
territoriale e sociale.»;
    g) al  comma 1  dell'art.  11  le  parole  «i concessionari» sono
sostituite   dalle  parole  «i  soggetti  aggiudicatori,  compresi  i
concessionari  di cui alla parte II, titolo III, capo II, del decreto
legislativo n. 163/2006,»;
    h)  il comma 1 dell'art. 12 e' abrogato.