(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 42 del 13 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 1. Alla legge regionale 26 maggio 2008, n. 15 (Infrastrutture d'interesse statale e regionale) sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 3 dell'art. 1 e' il sostituito dal seguente: «3. La regione, sussistendo la necessita' di procedere con urgenza alla realizzazione delle infrastrutture strategiche di particolare rilevanza per il territorio lombardo, puo' intervenire applicando il titolo III della presente legge, nei limiti ed alle condizioni ivi indicati.»; b) dopo il comma 9 dell'art. 3, e' inserito il seguente: «9-bis. La procedura di cui al comma 9 e' attivata solo se espressamente previsto nell'ambito dell'intesa sottoscritta con il Governo ai sensi dell'art. 2 ovvero di apposita intesa che regoli le modalita', i contenuti e i tempi dell'intervento regionale diretto a superare l'inerzia.»; c) al comma 6 dell'art. 4, dopo le parole «comma 9», sono aggiunte le parole «e 9-bis.»; d) al comma 1 dell'art. 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di cui ai commi 2 e 3 e' attivata solo se espressamente previsto nell'ambito di una specifica intesa con il Governo che potra' altresi' stabilire le modalita', i contenuti e i tempi dell'intervento regionale diretto a superare l'inerzia.»; e) al comma 1 dell'art. 10, dopo le parole «Presidente della Giunta regionale», sono inserite le parole «se non diversamente previsto dalle intese stipulate ai sensi della presente legge.»; f) il comma 3 dell'art. 10, e' sostituito da seguente: «3. Le concessioni delle infrastrutture di cui all'art. 1, previo parere obbligatorio e vincolante dei comuni territorialmente interessati, possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e territoriale, definiti e attuati nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'art. 9, al servizio degli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attivita' del territorio, i cui margini operativi di gestione possono contribuire all'abbattimento del costo dell'esposizione finanziaria dell'iniziativa complessiva. Nel caso in cui tali interventi comportino l'estensione dell'area oggetto della concessione, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, deve essere prevista a carico della societa' concessionaria e in accordo con gli enti interessati, la realizzazione di adeguate opere e misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale, territoriale e sociale.»; g) al comma 1 dell'art. 11 le parole «i concessionari» sono sostituite dalle parole «i soggetti aggiudicatori, compresi i concessionari di cui alla parte II, titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 163/2006,»; h) il comma 1 dell'art. 12 e' abrogato.